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Partner24ORE - Eccellenza per le imprese

Partner24ORE - Eccellenza per le imprese - Studio Legale Avv. Cesarato

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MALASANITÀ PER MANO DEL MEDICO DI BASE? NESSUN PROBLEMA: DA OGGI DOPPIA GARANZIA

Soltanto pochi giorni fa gli Ermellini si sono espressi, in un caso di malasanità ad opera del medico di base, in direzione del tutto innovativa rispetto al passato decretando, non soltanto il medico stesso responsabile per la imperizia e negligenza adoperata nello svolgimento della sua professione nei confronti del paziente vittima, ma assumendo quale responsabile in solido con lo stesso medico convenzionato (e qui sta la grande novità) anche la A.S.L. di riferimento.

Con la sentenza n. 6243 del 27.03.2015 infatti la Corte di Cassazione compie una precisa disamina sul rapporto di convenzione esistente fra medico generico e Servizio Sanitario Nazionale, rapporto che sta alla base del ruolo rivestito dal medico “di famiglia” e che pertanto non può che comportare, laddove a errare sia il medico convenzionato, un addebito di responsabilità, a monte potremmo dire, anche nei confronti dell’ente da cui il medico dipende.

Con il principio di diritto contenuto in questa sentenza assolutamente rivoluzionaria, il giudice di legittimità - in Sezione Civile - ribalta l’orientamento seguito dai colleghi delle diverse Sezioni Penali della stessa Corte che, chiamati in passato a pronunciarsi in relazione alle richieste risarcitorie di carattere civilistico, a più riprese negavano qualsivoglia responsabilità in capo al Servizio Sanitario Nazionale, atteso che la ASL con cui il medico di base è convenzionato non esercita, in concreto, alcun potere di vigilanza, controllo e direzione sul medico stesso, il quale è del tutto libero sia nella predisposizione dell'organizzazione che mette a disposizione del paziente, sia nella scelta delle cure da praticare (Cass. Pen., 23 settembre 2008, n. 36502; Cass. Pen. 16 aprile 2003, n. 34460). Con tali premesse le Sezioni Penali giungevano ad escludere l’applicabilità del disposto degli artt. 1228 e 2049 del Cod. Civile in quanto il medico convenzionato, a loro giudizio, non era da considerarsi un ausiliario dell'azienda sanitaria, né, tanto meno, quest'ultima poteva considerarsi come ente accettante il rischio della libera attività del sanitario. Nemmeno, segnalavano le stesse Sezioni Penali, era possibile configurare una responsabilità derivante dal cosiddetto “contatto sociale” fra ASL e paziente – con conseguente insorgenza di un rapporto obbligatorio –, esclusa proprio da quell’autonomia riconosciuta al medico convenzionato rispetto all’ASL di riferimento.

Pertanto lo Stato poteva, in passato n.d.r., tirare un sospiro di sollievo, risultando la ASL di riferimento del medico imperito sempre indenne da qualsiasi tipo di comminatoria di responsabilità.

Ora invece, con questa sentenza del Giudice Supremo che fa stato, non è più così.

La Cassazione stabilisce, in ispecie, che “L'ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1218 c.c., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione medico curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge”.

Il titolo di responsabilità comminato al Servizio Sanitario Nazionale è pertanto quello contrattuale (ex art. 1218 C.C.) con tutto ciò che comporta anche a livello di onere probatorio e termini prescrittivi del diritto al risarcimento – entrambi i piani sicuramente molto agevolativi per il paziente danneggiato che vuole muoversi per ottenere il risarcimento del proprio danno.

Dopo una arguta analisi sulla normativa relativa al dovere di assistenza medico-generica che incombe sul S.S.N. e, quindi, sulle Unità sanitarie locali, a ciò deputate, gli Ermellini scavano e ricercano gli aspetti che caratterizzano il rapporto medico/paziente ma, soprattutto, il rapporto medico convenzionato/ASL e paziente-utente/ASL, concludendo che ogni qual volta vi sia una prestazione in convenzione, essa sia espressione di quel dovere di assistenza che la ASL fornisce attraverso un proprio dipendente oppure mediante un medico “parasubordinato” (il medico convenzionato appunto).

la Cassazione rileva come il medico di base esplica la propria attività in convenzione, solo previa instaurazione, con la ASL, di specifico rapporto, appunto, di convenzionamento; il medico, a differenza del libero professionista, infatti non viene pagato dal paziente/cliente, ma riceve il proprio compenso direttamente dalla ASL (anzi se così non fosse verrebbe a cadere la convenzione stessa).

Anche l’indicazione di un medico “di fiducia”, invero, avviene direttamente nei confronti della ASL, poiché questi è scelto da un apposito albo tenuto dalla azienda sanitaria e tale medico non può poi rifiutare la prestazione sanitaria in favore dell'utente del S.S.N. (che viene quindi svolta in base al rapporto di convenzionamento e non in base ad un titolo legale o negoziale che costituisca un rapporto diretto con il paziente).

Da questi elementi la Corte, quindi, ricava la parasubordinazione dell’attività del medico convenzionato, il quale viene considerato quale ausiliario della ASL ai fini dell’adempimento del proprio dovere di fornire l'assistenza medico-generica.

In altri termini, "il medico generico (o di base) convenzionato, nello svolgimento della propria attività professionale, adempie una obbligazione della ASL nei confronti degli assistiti/utenti del SSN e la adempie per conto e nell'interesse di quella".

Quanto alla obbligazione della ASL di fornire l’assistenza medica di base, la Cassazione ritiene che essa sia da annoverare fra quelle che sorgono ex lege, poiché il dovere di fornire detta assistenza trova la propria fonte ed i propri limiti nella legge che ne assicura l’erogazione; essa, pertanto, è da ricomprendersi tra quelle contemplate dall’art. 1173 cc e, sebbene non derivante da contratto, ben può essere considerata una obbligazione quoad effectum contrattuale, per la quale, in relazione alla sua fase patologica, vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 1218 e ss. del C.C..

Diretto corollario di tale rilievo giuridico è che, in ipotesi di illecito commesso dal medico convenzionato nell'adempimento della prestazione di assistenza medico-generica, opera pienamente l'art. 1228 cc, e, quindi, la piena responsabilità della ASL.

E allora come non riportare alla mente la figura del celebre “medico della mutua” di sordiana memoria, con l’attenzione cronometrata su ogni paziente? Ma oltre che sorridere uno spaccato del genere timore non genera più, ora che lo sbaglio del medico comporta la responsabilità solidale del Servizio Sanitario Nazionale – e quindi piena tutela risarcitoria in caso di incapienza del medico e dei suoi beni.

Con la diretta conseguenza che i controlli sull’operato dei medici stessi probabilmente si faranno più stringenti e costanti da parte delle aziende sanitarie di riferimento. A tutta tutela del paziente.

VENDITA COLLEGATA A CONTRATTO DI FINANZIAMENTO, QUALI CONSEGUENZE?

Se l'inadempimento del venditore è di una gravità tale da causare la caducazione del contratto di vendita, effetto domino sul contratto di finanziamento.

E gli obblighi del consumatore circa il negozio di finanziamento saltano anche in assenza del patto di esclusività.

Tribunale di Taranto, sez. II, sentenza n. 392 del 05.02.2015

 

A dirlo è il Tribunale di Taranto, che nella recentissima sentenza n. 392 del 5 febbraio ultimo scorso afferma che, allorché si accerti l’esistenza del collegamento negoziale fra l’acquisto di un bene ed il finanziamento ottenuto (richiesto a tal scopo, appunto), in caso di inadempimento grave che investa la causa (ossia la funzione economico-sociale del contratto) della vendita, questa verrà a riversarsi altresì sulla causa del negozio di finanziamento, producendone la nullità, pertanto la caducazione del negozio.

In tale occasione il giudice aggiunge – e qui risiede la novità degna di nota – che a nulla rileverà l’eventuale mancanza del patto di esclusività, fino ad ora elemento determinante, ago della bilancia della questione.

Il solco, invero, è stato tracciato dalla Corte di Giustizia Europea già con la sentenza del 23 aprile 2009 in materia di tutela del consumatore.

Ma facciamo un passo indietro. Nel caso composto dal Tribunale di  Taranto il contenzioso nasceva dal rapporto intercorrente fra venditore, acquirente – dunque consumatore – ed infine finanziatore a cui il medesimo compratore si era rivolto per poter sostenere l’acquisto del bene.

Nella circostanza riportata il compratore, dopo alcuni adempimenti, non riusciva ad impossessarsi del bene acquistato, al cui fine aveva appunto fatto richiesta di finanziamento attraverso la compilazione di apposito modulo predisposto, tra l’altro, nei locali della venditrice. Parte venditrice, nonostante i ripetuti solleciti del soggetto acquirente, non provvedeva alla consegna del bene e pertanto si rivelava inadempiente. É chiaro che nell'ipotesi in contesa veniva accertata, oltre al grave inadempimento della venditrice, l’esistenza di un collegamento negoziale fra la vendita ed il contratto di finanziamento, in ragione del quale il compratore domandava la risoluzione del contratto di vendita e contestualmente del contratto di finanziamento, insieme con la restituzione delle somme anticipate nonché del risarcimento per i danni subiti.

La società finanziaria parte in causa si difendeva contestando nel merito la domanda di parte attorea in virtù dell’applicazione dell’art. 42 del D. Lgs. 206 del 2005 (c.d. Codice del Consumo), attraverso la vecchia ricostruzione; tale norma prevedeva infatti, come condizione necessaria affinché l'acquirente potesse agire nei confronti del finanziatore, il ricorrere di un accordo di esclusività per la concessione del credito.

Ma nel solco di quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza succitata – che ha sicuramente aperto un varco nel precedente orientamento maggiormente restrittivo – il Tribunale di Taranto è giunto ad affermare che, sebbene la norma dell’art. 42 del Cod. del Consumo come recentemente riformata non sia applicabile alla questione posta alla sua attenzione in quanto quest’ultima vicenda si è verificata antecedentemente, nel nostro ordinamento sono in ogni caso rinvenibili norme di maggior tutela per il soggetto consumatore e, pertanto, verificandosi il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. – che colpisce la causa del contratto di vendita – ciò non può non riversarsi sulla causa del negozio di finanziamento e, laddove difetti la consegna del bene, l’acquirente potrà legittimamente opporre l' exceptio inadimplenti non est adimplendum o in alternativa, a sua scelta, agire per la risoluzione chiedendo la restituzione degli importi già pagati.

DUBBI DI LEGITTIMITA’ SUL NUOVO REDDITOMETRO

Lo strumento del redditometro, innovato  dal Decreto Ministeriale 24/12/12 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4/1/13 ) ha determinato quali siano gli elementi indicativi dai quali si possa supporre da parte del fisco, quale siano la capacità contributiva  ed il reddito complessivo dei soggetti esaminati.

Il Tribunale di Napoli, a seguito di ricorso da parte di un pensionato che contestava come con il detto strumento il fisco avrebbe potuto conoscere aspetti molto privati della sua vita,  per il fatto che vengono valutate anche le spese per cure mediche, con ordinanza ha imposto all’Agenzia delle Entrate di non effettuare alcuna ricognizione, archiviazione o attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi a quanto previsto dall’art. 38 comma 4 e 5  DPR 600/73. Con la medesima ordinanza il Tribunale ordinava altresì di interrompere ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente.

I Giudici motivano osservando che il decreto ministeriale è illegittimo e nullo ex art. 21 septies l. 241/90 per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione, in quanto emanato del tutto all’esterno dei limite della legge primaria, della costituzione e del diritto comunitario. Il redditometro infatti, utilizza categorie e presunzioni che non sono previste nella legge di attribuzione che impone l’identificazione di categorie di contribuenti. Il decreto ministeriale contrariamente, non individua le dette categorie ma si basa su altro, ponendo sotto controllo anche le spese riferibili a soggetti diversi  dal contribuente come gli appartenenti al medesimo nucleo familiare, per esempio nell’ipotesi di medicinale acquistato per un familiare.

Il decreto ministeriale non opera alcuna distinzione tra gruppi di contribuenti  così come imposto dall’art. 38 dpr 600/73 e dall’art. 53 Cost., ma in maniera autonoma opera una distinzione di tipologie familiari divise in aree geografiche, e collocando in esse tipi di contribuenti del tutto differenti tra loro (funzionario, impiegato, operaio, chi è ha avuto saltuari periodi di disoccupazione,,,) .

Con il redditometro, in violazione degli artt. 2 e 13 Cost , degli artt. 1,7,8 della Carta dei diritti Fondamentali della UE,  e dell’art. 38 dpr 600/73  che prevede la raccolta e conservazione  non di tutte le spese fatte dal soggetto, ma di particolari voci di spesa diverse tra loro per genere, il contribuente viene violato nel proprio diritto alla privacy, alla gestione autonoma del proprio denaro, ed alla libertà delle proprie determinazioni senza le intrusioni dell’esecutivo.

Il decreto ministeriale altresì, utilizza l’attività ISTAT per determinare le spese medie delle famiglie, la quale non ha a che vedere con la materia tributaria, che invece dovrebbe indirizzare la sua indagine alla specifica ricostruzione dei profili differenziati dei contribuenti.

Il Tribunale di Napoli chiarisce inoltre, che ingiustamente, in tal modo, viene riconosciuto un potere di cui non può godere neppure l’autorità giudiziaria penale.

Con l’utilizzo del sistema del redditometro verrebbero violati anche i principi costituzionali di difesa e ragionevolezza (artt. 24 e 3 Cost) poiché è impossibile dare prova di aver speso meno di quanto risulta dalla media Istat, posto che è impossibile provare ciò che non si è fatto o comprato.

CLAUSOLA VESSATORIA SUGLI INTERESSI MORATORI

Laddove nei contratti con i consumatori una clausola sia nulla perché abusiva, non è applicabile al contratto la norma di diritto dispositivo alla quale il professionista predisponente intendeva derogare. Nel caso in cui il tasso degli interessi moratori sia manifestamente eccessivo nei contratti di finanziamento predisposti da una banca nei confronti dei consumatori, in particolare, la clausola è nulla perché abusiva fino a prova contraria e nessun interesse moratorio è dovuto per il ritardo nel pagamento delle rate, fermo restando il decorso degli interessi corrispettivi contrattualmente pattuiti . E’ allora onere della banca provare il danno risarcibile a essa eventualmente cagionato dalla mora debitoria, ai sensi dell’art. 1223 c.c 

Arbitrato Bancario Finanziario. Collegio Roma. Ordinanza 23.05.2014

Il caso trae origine da dei contratti di finanziamento che prevedevano tassi di interesse corrispettivi e moratori oltre quello di usura; da qui la richiesta del ricorrente di vedersi riconosciuta la nullità dei contratti medesimi e la restituzione del “maltolto”.

Il collegio (dopo avere comunque chiarito che per verificare se sia stato superato il limite di cui all’art. 644 c.p., il tasso degli interessi moratori non deve essere sommato a quelli corrispettivi), è chiamato a stabilire se la declaratoria di nullità della clausola che determina in misura manifestamente eccessiva il tasso degli interessi moratori, comporti il fatto che gli stessi debbano comunque essere corrisposti a mente dell’art. 1224 c.c comma 1 e se , dunque, il contratto debba o meno essere integrato con il diritto dispositivo . Non avendo riscontrato precedenti in ambito giurisprudenziale nazionale il collegio focalizza l’attenzione sulla direttiva 93/13/CEE (clausole abusive); viene così privilegiata la interpretazione secondo la quale la declaratoria di nullità della clausola che determina in modo manifestamente eccessivo gli interessi moratori (poiché abusiva) comporta che gli stessi non sono dovuti affatto fatta salva la facoltà della banca di chiedere il risarcimento del danno secondo le regole ordinarie e senza alcuna possibilità di poter integrare il contratto secondo il disposto di cui al primo comma dell’art. 1224 c.c .

Secondo il Collegio in tale ultima ipotesi verrebbe sovvertita la legislazione europea (art. 6 e 7 di cui alla predetta direttiva 93/13/CEE).

Pertanto, evidenzia il collegio, l’art. 1224 c.c comma 1 si rivelerebbe inidoneo a “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti con i consumatori”; la applicazione della norma dispositiva quindi (art. 1224 c.c) che andrebbe a limitare gli interessi moratori al medesimo saggio di quello previsto per gli interessi compensativi, sarebbe in contrasto con quanto disposto dalla direttiva europea di cui sopra posto che, di fatto, andrebbe ad inertizzare quell’effetto dissuasivo nei riguardi del professionista che si realizza, al contrario, con la pura e semplice disapplicazione della clausola abusiva . Così facendo il professionista non rimane “tentato di utilizzare tali clausole, consapevole che, quand’anche fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal Giudice nazionale”.